SOMMARIO:
- TITOLO I – Norme Generali
- TITOLO II – Svolgimento dell’attività
- TITOLO III – Rapporti con l’utenza e con la committenza
- TITOLO IV – Rapporti con i colleghi
- TITOLO V – Tutela della Privacy
- TITOLO VI – Sanzioni
- TITOLO VII – Varie e finali
Premessa
Tutti gli iscritti all’Associazione “Associazione Italiana Professionale Operatori Discipline Bio Naturali” (di seguito indicata con AIPO) sono tenuti a rispettare le regole del presente Codice Deontologico, formulato per indicare le norme di comportamento da seguire nell’esercizio della professione, comunque ispirate ai principi di trasparenza, https://xjobs.org correttezza e professionalità. L’appartenenza all’Associazione è garanzia per gli iscritti – oltre che per l’utenza e per la clientela – dell’instaurazione e dello svolgimento di un corretto rapporto di lavoro, nello spirito di una positiva e proficua collaborazione anche tra gli associati. Il presente Codice rappresenta, quindi, la base dei comportamenti individuali dei soci e assume per questi un valore vincolante, a tutela e a garanzia dell’utenza e della clientela e della stessa professionalità rappresentata unitariamente dall’Associazione stessa. Le norme contenute nel presente Codice Deontologico vanno ad integrare quelle stabilite dalle leggi vigenti – operanti sia a livello nazionale che europeo – e dai regolamenti interni e devono essere osservate con scrupolo dagli associati. Qualora si generi un contrasto tra il presente documento ed una norma di legge, il primo verrà conseguentemente modificato e armonizzato alle prescrizioni legislative in vigore.
Titolo I
Norme Generali
- Art. 1
Il Codice Deontologico è l’insieme dei principi e delle regole a cui devono riferirsi i Operatori Dbn, i tecnici delle discipline Bionaturali nell’esercizio della professione e che deve orientare le loro scelte di comportamento ai diversi livelli di responsabilità in cui gli stessi si trovano ad operare.
Il rispetto del Codice è vincolante nell’esercizio della professione per gli iscritti a AIPO. - Art. 2
Il Codice Deontologico impegna tutti gli iscritti a AIPO, le aziende e gli Enti che operano a stretto contatto con l’Associazione alla sua conoscenza, comprensione e diffusione. L’inosservanza dei principi e delle prescrizioni qui espresse, la non conoscenza di queste ed ogni azione non conforme al corretto esercizio della professione degli “Operatori*” sono sanzionabili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni stabilite dal Collegio dei Probiviri, secondo quanto previsto dallo Statuto AIPO. - Art. 3
L’attività degli “Operatori*” si fonda sull’indipendenza del mondo delle Discipline bio naturali da ogni altro comparto della vita associata e ha come fine l’affermazione e la valorizzazione della professionalità e delle competenze di settore, anche in ottica di crescita e sviluppo. - Art. 4
Nell’esercizio delle sue funzioni, l'”Operatore *” si basa sulla propria autonomia tecnico-professionale, sulle proprie conoscenze, su una formazione ed una esperienza maturate nel proprio settore, nonché sulla personale consapevolezza di esercitare un’attività a stretto contatto con persone singole, la cui identità e dignità deve essere sempre e comunque rispettata.
Titolo II
Svolgimento attività
- Art. 5
L'”Operatore *” nell’esercizio delle sue funzioni opera in un rapporto di collaborazione professionale con singoli, aziende, imprese, associazioni, Enti pubblici e privati, a qualsiasi titolo – in forma libero professionale autonoma, singola, associata, cooperativa o tramite aziende, società di cui può essere titolare, socio, collaboratore, consulente etc. etc.
In questa sua attività l’iscritto a AIPO deve assumere comportamenti non lesivi della dignità professionale rappresentata e tutelata dall’Associazione stessa e, in nessun caso, può abusare della propria posizione; piuttosto è tenuto al rispetto dei principi, dei valori del mondo delle Discipline bio naturali e deve impegnarsi a rappresentarli e diffonderli adeguatamente. - Art. 6
Anche nei rapporti intrattenuti con le Istituzioni pubbliche, AIPO adotta una condotta improntata all’integrità e alla correttezza e si impegna a operare nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e locali vigenti – nonché della corretta pratica commerciale – nel caso di partecipazioni a gare e/o della presentazione di progetti finanziati con i fondi pubblici, compatibilmente da quanto stabilito dallo Statuto. - Art. 7
L “Operatore *” è obbligato alla propria formazione continua per garantire prestazioni appropriate e di qualità all’utente e al cliente, nonché per fronteggiare al meglio le criticità legate alle attività da svolgere. E’altresì tenuto a migliorare il proprio livello di competenza teorico-pratica, metodologica e organizzativa; ad impegnarsi nella ricerca nel proprio ambito professionale, nella promozione e nella diffusione della propria esperienza.
Infine l’iscritto AIPO, riconosciuti i limiti delle proprie competenze, deve tenersi puntualmente aggiornato sulle novità emergenti e le pratiche migliori del proprio ambito di competenza e deve utilizzare solo gli strumenti teorici-pratici di cui ha conoscenza, e laddove previsto, formale autorizzazione. - Art. 8
Nella propria attività professionale, nell’aggiornamento continuo e nelle comunicazioni del risultato dello stesso, l’Operatore DBN valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità delle informazioni, dei dati e delle fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, quando necessario, le ipotesi operative alternative ed esplicita i limiti dei risultati. - Art. 9
L'”Operatore *” accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze e il rapporto lavorativo ha carattere contrattuale con reciproci diritti e doveri. Qualora necessario, può avvalersi della collaborazione di altri operatori Dbn che integrano e completano le sue competenze. In questi casi, l’Operatore DBN risponde non solo del proprio operato, ma anche di quello dei soggetti scelti come collaboratori, anch’essi obbligati a conoscere e applicare le norme del presente Codice.L'”Operatore *” è tenuto a mettere a conoscenza la committenza o l’utenza del proprio onorario al momento del contratto o non appena venga esplicitata la richiesta e concordato il piano operativo.
Titolo III
Rapporti con l’utenza e con la committenza
- Art. 10
L'”Operatore *” adotta comportamenti e regole di condotta non lesive per le persone di cui si occupa nello svolgimento della sua attività, e non utilizza il proprio ruolo e i propri strumenti professionali per assicurare a se’o ad altri indebiti vantaggi. - Art. 11
L'”Operatore *“, riconoscendo l’esigenza professionale di operare sulla base di un preciso mandato, stabilisce e concorda preliminarmente all’avvio del rapporto lavorativo il proprio onorario – attraverso un contratto o una lettera d’incarico sottoscritti dal proprio cliente, committente o utente. A questi ultimi fornisce informazioni adeguate e comprensibili circa la sua prestazione, le finalità e le modalità della stessa. Il compenso pattuito deve sempre e comunque essere proporzionale all’investimento del cliente, committente, socio o utente, e comunque consono ai servizi erogati dall'”Operatore *“. - Art. 12
L'”Operatore *“si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale nel caso intervengano problemi personali e si generino conflitti di interesse tali da interferire con l’efficacia delle sue prestazioni, rendendole inadeguate o dannose ai soggetti cui sono rivolte, o comunque non corrispondenti alla qualità che la stessa Associazione garantisce per i propri associati.
Titolo IV
Rapporto con i colleghi
- Art. 13
I rapporti tra gli iscritti AIPO – come anche tra i dipendenti e i collaboratori dell’Associazione – devono essere improntati al rispetto reciproco e alla lealtà. Per questo motivo, qualora uno degli iscritti , dei dipendenti o i collaboratori ,venga a sapere della scorretta condotta professionale di uno degli associati – lesiva del decoro della professione di Operatore DBN o dannosa per l’utenza – deve darne tempestiva comunicazione alla presidenza e al Collegio dei Probiviri.
Allo stesso modo, qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre figure professionali o specifiche competenze, il Operatore DBN è tenuto a proporre il nome di un altro iscritto a AIPO, ovvero si può avvalere della collaborazione di altri colleghi. - Art. 14
L'”Operatore *” si impegna a contribuire allo sviluppo della formazione nel suo ambito lavorativo, comunicando e condividendo i progressi delle proprie conoscenze e competenze con gli altri associati.
Titolo V
Tutela della Privacy
- Art. 15
L'”Operatore *” nella sua attività è tenuto a rispettare il principio della riservatezza delle informazioni relative al cliente e all’utenza e i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche; deve inoltre mantenere riservate le notizie apprese durante l’esercizio della propria attività lavorativa. La tutela della privacy deve però armonizzarsi con l’esigenza di condivisone delle conoscenze e delle informazioni, in vista dell’ottimizzazione qualitativa delle professioni. - Art. 16
Per soddisfare gli obblighi di cui al precedente articolo, il Operatore DBN garantisce che i diritti di informazione, di accesso e partecipazione, qualora comportino il trattamento di dati personali, trovino attuazione nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e delle persone interessate, in particolar modo del diritto alla riservatezza e all’identità personale, in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia di tutela e protezione nel trattamento dei dati personali, secondo quanto prescritto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. - Art. 17
L'”Operatore *” garantisce l’integrità e la conservazione dei dati e dei documenti a sua disposizione (anche in formato elettronico e/o multimediale).
Titolo VI
Sanzioni
- Art. 18
I comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente Codice, lesivi della dignità e dell’immagine di AIPO e delle professioni che questa rappresenta unitariamente e tutela, nonché la violazione delle norme qui contenute comportano l’applicazione di sanzioni disciplinari e/o pecuniarie, determinate di volta in volta e in senso proporzionale dal Collegio dei Probiviri, tenuto conto delle indicazioni previste dal Codice Etico.
* Si intendono i Operatori DBN, i tecnici delle discipline Bionaturali e gli Istruttori/Operatori delle discipline bio naturali.