In questa sezione del sito AIPO potrete consultare, stampare e scaricare tutte le leggi e normative inerenti alle nostre attività o accordi.

Novità legislative:

  1. Legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”
  2. Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”
  3. “The European Qualifications Framework for Lifelong Learning” (EQF) la legge 28 giugno 2012, n. 92″

1) LEGGE 14 GENNAIO 2013, N. 4 DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI NON ORGANIZZATE (G.U. 26 gennaio 2012, n. 22)

La Legge 4/2013 sulle professioni non organizzate in ordini e collegi ha finalmente dato status e regolazione alle professioni associative ed ha indicato un percorso di emersione dal punto di vista dei requisiti di visibilità istituzionale che si è affiancato a quello già esistente previsto dal Decreto Legislativo 206/07. A seguire vengono elencati i punti qualificanti della nuova normativa.

  • RIFERIMENTO OBBLIGATORIO ALLA NORMA
    Chiunque svolga una delle professioni riconducibili alla legge in esame, è tenuto a far espresso riferimento nel corso della propria attività e in particolare in ogni documento e nel rapporto scritto con il cliente, agli estremi della legge stessa. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori. La disposizione è volta a rendere il più chiaro possibile il rapporto con il consumatore, evitando ogni incertezza sul contenuto delle attività e sulle caratteristiche del servizio reso dal professionista.
  • IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
    Non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva, né scopo di lucro. Hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Garantiscono trasparenza delle attività e degli assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici e una struttura organizzativa adeguata alle finalità dell’associazione. Promuovono la formazione permanente dei propri iscritti e adottano un codice di condotta (art. 27 bis del Codice del Consumo). Vigilano sulla condotta professionale dei loro associati e stabiliscono le sanzioni derivanti dalla violazione del codice di condotta.
  • LA PUBBLICITÀ DELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI
    Un elenco delle associazioni professionali che dichiarano di possedere queste caratteristiche, conformandosi quindi alle finalità che la legge rimette alle associazioni, è pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, anche per consentire agli utenti e agli stessi professionisti la conoscenza di elementi utili sugli organismi che, tra gli altri, riuniscono gli operatori del mercato dei servizi professionali. L’elenco ha una finalità esclusivamente informativa e non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Possono svolgere l’attività anche i professionisti non iscritti ad alcuna associazione o iscritti ad associazioni non presenti sul sito del Ministero. Le associazioni possono anche (a determinate condizioni) autorizzare i propri iscritti a utilizzare il riferimento all’associazione come marchio/attestato di qualità dei propri servizi Le associazioni di cui all’elenco, quindi, sono chiamate a un’azione di attuazione delle finalità della legge e ad un particolare impegno nei confronti dei consumatori e dei professionisti.
  • L’ADOZIONE DELLE NORME UNI E LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ
    La certificazione da parte di un organismo terzo indipendente accreditato presso l’Ente nazionale di accreditamento indica che il singolo professionista “certificato” raggiunge determinati standard previsti dalla norma tecnica. Il Ministero dello Sviluppo Economico, anche attraverso il proprio sito web, promuove l’informazione sull’adozione di norme tecniche UNI relative alle attività professionali oggetto della legge.

2) DECRETO LEGISLATIVO 16 GENNAIO 2013, N. 13 – CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (G.U. n. 39 del 15/02/2013)

Il 2 Marzo è entrato in vigore il decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013 riguardante il sistema nazionale di certificazione delle competenze, in attuazione della riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012).

Il decreto rappresenta il riferimento normativo più rilevante nel quadro delle riforme che compongono la strategia italiana all’apprendimento permanente e ridisegnano le basi delle politiche e dei servizi di istruzione, della formazione professionale e delle misure di politica attiva del lavoro.

Con questo decreto l’Italia risponde alle sollecitazioni dell’Unione Europea nella misura in cui questa ha sollecitato gli stati membri ad offrire al maggior numero di persone – in particolare ai giovani in cerca di prima occupazione e ai giovani Neet (né al lavoro né impegnati in percorsi di formazione) – l’opportunità di far emergere il fondamentale capitale umano costituito dalle competenze comunque acquisite, sul lavoro, nella vita quotidiana e nel tempo libero. Con tale decreto l’Italia mira quindi ad allineare i servizi pubblici centrali e territoriali di istruzione, formazione e lavoro agli orientamenti e agli indirizzi comunitari nonché alle regolamentazioni già introdotte, in materia, dagli altri paesi europei.

Pertanto, grazie ad un sistema rigoroso e coordinato a livello nazionale di riconoscimento delle competenze, sarà possibile promuovere la mobilità geografica e professionale, favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta nel mercato del lavoro, accrescere la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni e la spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo.

Il decreto legislativo fornisce un quadro di definizioni certe in materia e i ruoli dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti competenti a livello nazionale, regionale e territoriale a diverso titolo in materia di valutazione e rilascio di titoli, certificati e qualifiche e gli standard minimi di servizio validi per la pluralità dei contesti di apprendimento (formale, non formale e informale).

Il provvedimento, inoltre, istituisce il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, accessibile e consultabile per via telematica e gli standard minimi degli attestati e dei certificati spendibili a livello europeo.

3. QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE (EQF)

L’EQF (European Qualification Framework) o “Quadro Europeo delle Qualifiche” è un quadro di riferimento che permette di “leggere” le qualifiche ed i titoli (diplomi, attestati, ecc.) rilasciati dai sistemi dell’istruzione e della formazione dei diversi stati membri dell’Unione secondo un codice condiviso. L’obiettivo con cui è stato pubblicato nel 2008 è stato consentire ad ogni cittadino di potersi muovere all’interno dell’Europa facendo valere i crediti formativi acquisiti nel paese d’origine, favorendo così la possibilità per lo stesso di accedere ai percorsi di studio e al mercato del lavoro degli altri paesi dell’Unione Europea.

L’approccio adottato per l’EQF non mira ad uniformare i diversi percorsi di istruzione e formazione promossi dai paesi membri dell’Unione, ma intende permettere il riconoscimento dei titoli acquisiti in termini di competenze (ciò che la persona conosce e sa fare). Si potranno dunque identificare le competenze che la persona possiede al termine di un percorso di apprendimento (es. diploma di scuola secondaria superiore) misurandole su otto livelli, superando l’approccio tradizionale che vede la qualificazione basarsi su contenuti, programmi, durata e tipologia dei percorsi.

L’Unione Europea (tramite la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio Sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente del 23 aprile 2008) aveva richiesto agli stati membri di rapportare i propri sistemi di qualifiche all’EQF entro il 2010 e di raggiungere l’obiettivo, entro il 2012, di rilasciare tutti i certificati di qualifica, i diplomi ecc. con il riferimento al livello EQF corrispondente.

Legge 14 gennaio 2013, n.4 – (disposizione in materia di professioni non organizzate)

LEGGE-REGIONALE-1-febbraio-2005-N.-2 – (“Norme in materia di discipline bio-naturali”)

Articolo 2105 Obbligo di fedeltà

Articolo 2596 Limiti contrattuali della concorrenza

Articolo 44 Società a responsabilità limitata a capitale ridotto

Articolo 3 Tutela dei titoli professionali

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

Articolo 4 Obblighi di informazione

Articolo 10 Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti