“ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE OPERATORI DISCIPLINE BIO NATURALI”
Premessa: le norme del presente Regolamento e dello Statuto devono interpretarsi nel senso di garantire il massimo di democraticità all’Associazione e il raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 1 – Modifiche al regolamento
Le norme del Regolamento vengono elaborate dal Comitato Scientifico e approvate e/o modificate dal Consiglio Direttivo.
Art. 2 – Collaborazione con altre associazioni ed enti nazionali e internazionali
L’eventuale stipula di accordi di riconoscimento reciproco, nel rispetto dei parametri formativi di riferimento del “AIPO”, la costituzione di organismi comuni e l’Associazione sotto qualsiasi forma con Istituzioni, Enti o altre Associazioni o Scuole/Istituti, sarà deciso dal Consiglio Direttivo.
La stipula degli accordi comuni e la costituzione di organismi comuni con Istituzioni, Enti o altre Associazioni o Scuole/Istituti sarà oggetto di verifica e rivalutazione con scadenza triennale, salvo l’obbligo reciproco di comunicare, entro 30 giorni, qualsiasi variazione/modifica dei parametri formativi e/o dei contenuti dei programmi.
Art. 3 – Termine per il rinnovo dell’iscrizione e della quota associativa
La domanda di rinnovo dell’iscrizione e il pagamento della quota associativa per l’anno in corso, dovranno pervenire entro il 31 marzo dell’anno corrente.
Art. 4 – Attestazione di qualità
In caso di inserimento nell’elenco delle Associazione del MISE, le attestazioni vengono rilasciate ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4 ai Soci Professionisti in regola con l’iscrizione. Come richiesto dalla succitata Legge, il significato delle attestazioni e i criteri di attribuzione dell’attestazione sono pubblicati e disponibili, per i prestatori dei servizi e per i destinatari dei servizi, sul sito.
Art. 5 – Assicurazione professionale
Il Socio Professionista ha l’obbligo di munirsi di una polizza di responsabilità civile verso terzi professionale per eventuali danni causati nell’esercizio della professione.
Si proporranno soluzioni vantaggiose e di ottima copertura qualora il Socio non ne fossero muniti.
Art. 6 – Requisiti per l’ammissione
I requisiti specifici sono indicati nel presente sito nei profili professionali desiderati, in quanto possono variare in base alle competenze che si andranno a svolgere.
Art. 7 – Criteri di accettazione della domanda di iscrizione per soci di enti formatori
Al momento della presentazione dell’iscrizione per la formazione professionale dovrà allegare, per ogni studente, la seguente documentazione:
- dati anagrafici, residenza, fotocopia del documento di identità
- fotocopia autenticata del diploma degli studi effettuati
- attestato di frequenza che certifichi il completamento del percorso formativo
- copie originali o copie autenticate di tutte le valutazioni scritte e di tutte le materie collaterali previste dall’iter e relativo libretto di studi che includa le valutazioni di tutte le materie, corsi svolti ed eventuali ore di assenza
- documenti relativi a quegli esami che vengono riconosciuti dagli Istituti di formazione professionale che attestino frequenza e superamento dell’esame stesso contenente la valutazione finale (tale valutazione va considerata nella media di presentazione l’esame finale)
- programma svolto nell’iter professionale
Art. 8 – Struttura dell’esame per l’ammissione al elenchi professionali
L’esame consiste in 2 prove pratiche, rispettivamente di 1 ora e di 30 minuti, e un colloquio finale a commento delle prove eseguite. Durante la prima parte l’esaminando procede con una applicazione pratica del protocollo appreso. I membri della Commissione d’esame si limiteranno a osservare, senza interrompere la procedura. Nella seconda parte il Commissario chiederà all’esaminando l’applicazione pratica di alcune tecniche apprese nell’iter professionale. In questa fase il Commissario può fare delle domande di chiarificazione su come le tecniche vengono applicate. Terminate le 2 prove, il candidato avrà un colloquio finale per la discussione dell’elaborato con la Commissione che in questo momento, se lo riterrà necessario, potrà chiedere chiarimenti sulla parte pratica dell’esame. Potranno essere tenute più sessioni d’esame per ogni anno solare. Gli esami per l’ammissione al elenco professionale si svolgono generalmente nella sede dell’Istituto. Il numero delle sessioni annue e la scelta delle sedi vengono stabiliti dalla Comitato Scientifico in accordo con gli Istituti che hanno richiesto la prova d’esame.
Art. 9 – Composizione della commissione d’esame
All’inizio di ogni anno, il Comitato Scientifico, nomina la Commissione d’esame. Tale Commissione dovrà essere formata da 3 membri titolari e 1 supplementari, scelti tra i Professionisti nelle discipline specifica relative all’esame. Il numero e la qualifica dei membri che compongono la Commissione d’esame potrà variare a seconda delle necessità.
I Commissari d’esame devono avere le seguenti caratteristiche e requisiti:
- aver conseguito il titolo di Professionista nella disciplina specifica da almeno quattro anni
- avere una pratica professionale continuativa da almeno tre anni
- essere socio in regola con il pagamento della quota associativa, da almeno 3 anni
- essere in regola con l’aggiornamento secondo regolamento previsto all’Associazione
- essere in regola con l’aggiornamento professionale previsto dall’Associazione
- attenersi, nell’esercizio della propria professione, alle regole del Codice etico e deontologico e all’utilizzo del modello educativo
- non aver avuto richiami riguardo al proprio operato da parte dell’Associazione, salvo delibera di riammissione da parte del Consiglio Direttivo
- averne fatto richiesta
Requisiti non obbligatori ma preferibilmente consigliati:
- avere esperienza d’insegnamento documentata
- essere in regola con l’aggiornamento previsto dai rispettivi Enti formativi
I componenti della Commissione d’esame possono essere scelti anche tra i membri del Consiglio Direttivo che ne abbiano i requisiti previsti.
I componenti della Commissione d’esame, Commissari e Presidente, devono essere Professionisti nelle specifica materie oggetto di esame con qualifica pari o superiore a quella che sarà assegnata agli esaminandi che avranno superato l’esame.
Il Presidente della Commissione d’esame viene scelto tra i Professionisti con rilevante anzianità professionale e non può essere rieletto per più di 4 nomine consecutive.
Il Direttore di un programma professionale, non può essere nominato ne Commissario interno ne Presidente della Commissione d’esame.
È compito della Commissione d’esame valutare la capacità operativa a livello globale dell’esaminando.
Art. 10 – Verbale sessioni d’esame
La Commissione d’esame delibera validamente, sia per i casi di ordinaria amministrazione, sia per quelli di straordinaria amministrazione, anche durante la sessione d’esame.
Le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice e in caso di parità il voto del Presidente della Commissione avrà valore doppio e decisivo. Di tutte le sedute di esame verrà redatto un verbale con l’esito dello stesso. Il verbale sarà costituito, per ciascun esaminato, dalla trascrizione delle domande fatte e da una valutazione sintetica collegiale con indicazioni nominative di eventuali pareri discordi.
Art. 11 – Iscrizioneall’elenco professionale
- Superamento dell’esame di ammissione al elenco Professionale. I Soci che abbiano superato l’esame per l’iscrizione all’elenco Professionale, a loro richiesta, avranno diritto ad essere iscritti nell’elenco Professionale. L’iscrizione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva all’esame in seguito a:
- deposizione del verbale d’esame, da parte della Commissione d’esame, presso la Segreteria operativa
- presentazione dell’elenco degli esaminati che hanno superato l’esame al Consiglio Direttivo
- Equipollenza di Titoli conseguiti all’estero
I Professionisti che vantano titoli di attestazione professionale rilasciati da Associazioni o Enti di formazione professionale esteri che abbiano sottoscritto con accordi internazionali di reciproco riconoscimento dei rispettivi Attestati, possono chiedere l’iscrizione al elenco Professionale previo superamento dell’Esame di ammissione. La domanda d’esame dovrà essere corredata della documentazione (in originale e tradotta in lingua italiana) relativa all’attestazione conseguita presso l’Associazione o Ente di formazione estero, più gli eventuali titoli aggiuntivi previsti dall’accordo stesso. A seguito di accordi con Associazioni internazionali potranno essere inseriti nella denominazione i loghi e le sigle delle Associazioni contraenti. Nell’elenco Professionale potrà essere indicato su richiesta, a fianco del nominativo del Socio, anche la denominazione del metodo e dell’Associazione di provenienza.
Art. 12 – Aggiornamento professionale
Il Professionista è tenuto a perseguire l’aggiornamento professionale permanente come previsto dal profilo professionale, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze. Tale aggiornamento è realizzato mediante corsi di perfezionamento che vengono organizzati dall’Associazione. Nelle forme di aggiornamento possono essere incluse: ricerca nell’ambito professionale, relazioni o partecipazioni a Congressi o altre attività attinenti, manifestazioni o Convegni volti ad aumentare le conoscenze della professione.
Per comprovare la partecipazione ai corsi di aggiornamento, il professionista è tenuto ad esibire gli attestati di partecipazione rilasciati dagli Enti organizzatori e il programma con la descrizione dei contenuti del corso.
La Commissione Professionisti si riserva la facoltà di verificare i contenuti degli eventi (corsi, congressi, ecc.) ai fini del riconoscimento dell’aggiornamento.
L’AIPO, provvede a tenere un apposito elenco relativo all’aggiornamento nel quale, per ogni professionista, viene indicato il tipo di corso svolto, la data, il docente e il relativo documento che ne attesti la frequenza. Tale elenco permette all’Associazione di verificare che i professionisti siano in regola con l’aggiornamento.
L’inadempienza all’espletamento dell’aggiornamento comporta delle sanzioni disciplinari che il Comitato Scientifico valuterà e applicherà di volta in volta.
Art. 13 – Elenco delle scuole convenzionate
L’Associazione riconosce, a fini interni, gli Istituti di formazione professionale convenzionate come risorsa vitale nella formazione e nell’aggiornamento dei Professionisti e degli Istruttori e opera in funzione del continuo miglioramento degli standard qualitativi, mantenendo un apposito elenco degli stessi.
Le normative per il riconoscimento sono le seguenti:
- presentare domanda con allegata tutta la documentazione prevista (a disposizione presso la Segreteria) che, dopo una prima valutazione la presenterà al Consiglio Direttivo per la definitiva valutazione ed eventuale approvazione
- presentare l’iter formativo professionale che deve essere in linea con i requisiti qualitativi e quantitativi previsti dall’AIPO;
- sottoscrivere il contratto che definisce gli accordi con l’AIPO
- sottoscrivere e attenersi allo Statuto, ai Regolamenti e al Codice etico e deontologico per gli Istituti di formazione dettato dall’AIPO
- programmare le lezioni con continuità al fine di assicurare allo studente la regolare frequenza nei tempi previsti dal corso di studi
- versare per ogni studente iscritto all’Istituto la quota deliberata dal Consiglio Direttivo prevista per l’anno in corso
- versare la quota annua in qualità di Istituto in fase di convenzione deliberata dal Consiglio Direttivo
Art. 14 – Responsabile regionale
Il Responsabile regionale rappresenta l’AIPO presso le Istituzioni, gli Enti, le Associazioni e gli Istituti della sua stessa Regione. Il Responsabile regionale viene nominato dal Consiglio Direttivo.
Le iniziative regionali devono essere indirizzate al sostegno dell’attività professionale dei Soci, all’organizzazione di eventi e/o corsi di aggiornamento, coordinate fra loro e conformi al programma annuale approvato dal Consiglio Direttivo.
I Responsabili delle Sedi regionali dovranno relazionare al Consiglio Direttivo, preventivamente e successivamente, in merito alle attività regionali.
Art. 15 – Iscrizione di nuovi soci al libro soci
L’iscrizione di nuovi Soci sul Libro dei Soci dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dal deposito della domanda di iscrizione.
Art. 16 – Sportello del cittadino consumatore
È istituito lo sportello di riferimento del cittadino/consumatore.