Statuto

Art. 1 – Denominazione

È costituita, nel rispetto dell’articolo 14 e seguenti del codice civile, l’Associazione denominata

ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONALE OPERATORI DISCIPLINE BIO NATURALI per brevità AIPO

L’associazione si costituisce ai sensi dell’articolo 2 della Legge 14 gennaio 2013 n. 4 “disposizioni in materia di professioni non organizzate”

Art. 2 – Sede e durata

La Associazione ha sede in Bresso via Adda n. 13, sede legale e sede operativa via Caravaggio n. 44, Cinisello Balsamo, Milano, in provincia di Milano. L’eventuale trasferimento della sede non comporterà modifica statutaria. La durata è illimitata.

L’Associazione istituisce, ai sensi dell’articolo 5, comma 2° lettera c) della Legge 4/2013, 5 sedi regionali e si rise1-va di attivare altre sedi periferiche nel territorio nazionale e/ o rappresentanze in ambito internazionale aventi le medesime finalità associative.

Art. 3 – Scopi dell’associazione

L’Associazione non ha scopo di lucro. Gli eventuali utili della Associazione non possono essere ripartiti anche indirettamente e devono essere interamente reinvestiti nella associazione per il conseguimento esclusivo dell’attività sociale. L’Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie. Tutte le attività della associazione sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Gli scopi della associazione sono:

  1. Valorizzare le competenze degli associati a garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, ai sensi dell’articolo 2 della Legge 4/2013;
  2. “Promuovere la valorizzazione delle professioni in particolare quelle legate alle discipline bionaturali. Valorizzare l’aspetto sociale e socio culturale in ogni forma, e valorizzare la professione del formatore in tutte le sue declinazioni (come docente, come tutor, come assistente, come educatore cinofilo, come figura professionale), ivi compresa la formazione delle competenze trasversali delle DBN, nell’ambito culturale, personale, relazionale e della formazione in ambito cinofilo e della cura degli animali in genere, riferito ad un ambito sociale;
  3. Promuovere, ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della Legge 4/2013, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottando un codice di condotta ai sensi dell’articolo 27-bis del codice di consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, vigilando sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice;
  4. Promuovere, ai sensi dell’articolo 2 comma 4 della Legge 4/2013, forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali potranno rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’articolo 27 ter del codice di consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti;
  5. Rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, una attestazione relativa a:
    • alla regolare iscrizione del professionista della associazione;
    • ai requisiti necessari per la partecipazione alla associazione stessa;
    • agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio della attività professionale ai fini del mantenimento della iscrizione alla associazione;
    • alle garanzie fornite dalla associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’articolo 2 comma 4;
  6. L’associazione accetta e riconosce, ai fini interni, attività formativa svolte da terzi;
  7. Istituire, in linea con l’articolo 5 lettera d) della Legge 4/2013, la presenza di una struttura tecnico -scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta, descritta specificatamente nel presente statuto, all’articolo 12 “Comitato Scientifico”.
  8. Svolgere un molo cli rappresentanza professionale in ogni ambito culturale, tecnico, scientifico, giuridico, legislativo, professionale al fine della miglior qualificazione della professione e delle competenze degli associati, sempre nel rispetto dei principi della Unione Europea in materia cli concorrenza e cli libertà cli circolazione, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi con il preciso obiettivo della tutela dell’utente;
  9. Promuovere il rispetto dei principi deontologici della professione, attraverso un codice cli condotta con la previsione cli sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere, prevedendo un organo preposto alla adozione dei provvedimenti disciplinati dotato cli necessaria autonomia, ai sensi dell’articolo 5 lettera a) della Legge 4/2013;
  10. Tutelare la dignità e la specificità professionale degli associati;
    gestite la tenuta di un elenco dei formatori e dei consulenti di organizzazioni iscritti alla associazione, ai sensi dell’articolo 5 lettera b) della Legge 4/2013;
  11. Autorizzare i propri associati ad utilizzate il riferimento all’iscrizione alla associazione quale marchio o attestato cli qualità e cli qualificazione professionale dei propri servizi, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 4/2013.

L’Associazione si propone inoltre di:

  1. Fornite consulenza tecnica e scientifico – culturale su programmi operativi cli gestione dell’oggetto sociale, sia a livello locale che nazionale e internazionale, per conto e / o su incarico cli qualunque soggetto giuridico pubblico e/ o privato;
  2. Svolgete corsi di aggiornamento culturale e professionale;
  3. Organizzate gruppi cli lavoro a livello scientifico su problemi etici, economici, educativi e culturali in genere;
  4. Predisporre centri di documentazione a servizio dei soci;
  5. Provvede all’acquisto e alla edizione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, materiale vario a beneficio dei soci e cli tutti gli interessati;
  6. Orientare i soci nel campo della editoria e in merito a pubblicazioni cli loro interesse;
  7. Svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d’arte, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali;
  8. Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, nonché altre associazioni per le attività sociali, nonché mantenere ottimi e costanti rapporti ogni altro organismo, nonché la gestione dei corsi e seminari e la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali;
  9. Favorire la nascita di enti o gruppi che si propongono scopi analoghi al proprio anche per singoli settori cli intervento, favorendo la loro attività e collaborando con essi tramite opportuni collegamenti;
  10. Promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l’edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e pubblicare inoltre notiziari, indagini ricerche, studi e bibliografie;
  11. Partecipare in modo autonomo ad attività nazionali o internazionali inerenti il settore della formazione e della consulenza;
  12. Promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione di siti web ed altra presenza su web che abbiano lo scopo di perseguire gli obiettivi statutari e/o promuovere l’associazione.
  13. L’associazione difende il prestigio e gli interessi anche collettivi, dei propri soci, svolge attività finalizzata all’incremento e al mantenimento dei rapporti e della collaborazione interdisciplinare tra tutte le figure professionali facenti in qualunque modo capo all’associazione stessa, collaborando e coordinando l’attività dei propri soci con qualsiasi mezzo per il raggiungimento di dette finalità l’associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale nonché collaborare con organismi movimenti o associazioni coi quali riterrà utile avere collegamenti. L’associazione potrà ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali, senza preclusione di sorta, nonché da enti e realtà nazionali e internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

Art. 4 – Soci

Sono ammessi a fare parte della associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello stato e del regolamento interno, che condividano gli scopi della associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo il loro raggiungimento. L’organo competente a deliberare sulle domande id ammissione degli aspiranti soci è il consiglio direttivo. L’ammissione dalla associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente della quale dovrà specificare le complete generalità.

In base alle disposizioni del D.lgs 196/ 2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità quella associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All’atto della ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura issata dal consiglio direttivo ed approvata in sede di bilancio della assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati. Non è ovviamente permessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. Ci sono due categorie di soci:

  • Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione quella associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;
  • Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal consiglio direttivo, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche socia La loro qualifica di soci effettivi è subordinata alla iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale. Il numero di soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota soci, per essere iscritti nel libro soci.

L’ammontare della quota annuale è stabilito dalla assemblea in sede di approvazione del bilancio. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerarti soci per l’anno successivo, previo versamento della quota annuale di associazione. La quota può essere rideterminata ogni anno.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità. La morosità e la indegnità sono sancite dalla associazione dei soci. Le attività dei soci a favore della associazione sono prevalentemente svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’associazione può in ogni caso assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci. I membri del consiglio direttivo, per pratiche afferenti a lavori autonomi personali, possono svolgere attività nei confronti della associazione per il tramite di regolare emissione di fattura (lavoro nei confronti dei soci e per il perseguimento sociale si deve intendere a titolo gratuito. Eventuali lavorazioni svolte da professionisti o esperti, ancorché del consiglio direttivo, possono essere eventualmente retribuiti (a puro e mero esempio, non esaustivo: se un membro del consiglio direttivo di attività professionale svolge attività di idraulico, e l’associazione per la propria sede ha necessità di un intervento in tale senso, l’attività di idraulica esula dalla attività svolta a favore dei soci o per il perseguimento degli scopi sociali)

Art. 5 – Diritti dei soci

I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività restata, ove autorizzata dalla associazione. L’associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6 – Doveri dei soci

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nella associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno della associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, ne rispetto del presente statuto, dei regolamenti e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 – Recesso e/o esclusione del socio

Il socio può recedere dalla associazione non provvedendo al rinnovo della iscrizione annuale mediante comunicazione scritta da inviare almeno un mese prima della scadenza, al consiglio direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è esercitato o alla scadenza alla annualità già corrisposta. Il socio può essere escluso dalla associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’articolo 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e / o materiale alla associazione stessa. L’esclusione del socio è deliberata dal consiglio direttivo. Deve essere comunicata a mezzo scritto (la associazione chiederà ai singoli soci di provvedere alla creazione di una pec personale, o a mezzo mail), unitamente alle motivazioni che hanno dato luogo alla esclusione.

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi della associazione sono:

  1. Assemblea dei soci
  2. Consiglio direttivo
  3. Presidente
  4. Comitato scientifico
  5. Comitato dei Provibiri (eventuale)
  6. Revisore dei conti (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo diversa disposizione.

Art. 9 -Assemblea dei soci

L’assemblea è organo sovrano della associazione. È costituita dai soci fondatori e effettivi ed è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente della associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

  • Avviso scritto, anche via mail, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’udienza;
  • Avviso pubblicato sul sito internet della associazione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’udienza;

L’assemblea dei soci presieduta dal presidente stesso o da un suo delegato nominato fra i membri del consiglio direttivo.

L’assemblea deve essere convocata:

  • Quando il consiglio direttivo lo ritenga necessario;
  • Quando la richiede almeno un decimo dei soci;

Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L’assemblea può essere straordinaria e ordinaria.

L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Le modalità di convocazione della assemblea straordinaria sono le medesime di quella ordinaria.

Tutte le fasi della assemblea possono essere svolge con l’ausilio di materiali, procedure ed ausili tecnologici e tramite internet, Web e ogni altro mezzo possibile.

L’assemblea ordinaria:

  • Elegge il Presidente;
  • Elegge il consiglio direttivo;
  • Propone iniziative indicandone modalità e supposti organizzativi;
  • Approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal consiglio direttivo;
  • Fissa l’importo della quota sociale di adesione;

Le deliberazioni della assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse per voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un voto solo e può presentare fino a tre deleghe in sostituzione di un socio non amministratore. Viene redatto verbale, con sottoscrizione del Presidente e del Segretario e viene trascritto su apposito registro, conservato nella sede della associazione.

L’assemblea straordinaria:

  • Approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
  • Scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole di tre quarti dei soci;

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 – Consiglio direttivo

L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 4 persone a un massimo di 7. In fase costitutiva il consiglio direttivo è eletto dai soci fondatori. I componenti del consiglio direttivo restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

I soci fondatori, costituenti il presente statuto, nel caso non fossero rieletti, rimangono ad honorem nelle loro cariche escluse le cause di cui all’articolo 7.

La convocazione del consiglio direttivo è decisa dal presidente, o richiesta ed automaticamente convocata da almeno tre membri del consiglio direttivo della associazione. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

I membri del consiglio direttivo, ivi comprese tutte le cariche, che non partecipino, senza giustificata motivazione scritta, ad almeno 3 riunioni nel corso dell’anno solare o almeno una riunione nel corso di 6 mesi, decadono automaticamente.

Il Consiglio Direttivo :

  • Compie tutti gli atti inerenti alla sua funzione;
  • Redige e presenta alla associazione il rapporto annuale sulle attività della associazione;
  • Propone all’assemblea la quota sociale di iscrizione;
  • Redige e presenta alla assemblea il bilancio consultivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
  • Ammette i nuovi soci;
  • Esclude i soci;

Le riunioni del consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell’ambito del consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: Presidente, Vicepresidente e Tesoriere.

Il consiglio direttivo si riunisce, anche in via telematica o tramite procedure web, periodicamente e comunque non meno di 3 (tre) volte nel corso di un anno solare.

Art. 11 – Il presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della associazione, presiede il consiglio direttivo e l’assemblea. Rappresenta l’associazione di fronte alle autorità edil è il suo portavoce ufficiale. Convoca l’assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di ordinaria che di straordinaria convocazione.

Il Presidente nomina un Comitato Presidenziale che ha poteri esecutivi, in caso di decisioni urgenti, composto oltre che da lui medesimo e dal tesoriere, da un massimo di altri due membri del consiglio direttivo.

Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, ha facoltà di scegliere un segretario generale a cui sono demandate le mansioni di comunicazione con l’esterno e con i soci.

Art. 12 – Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto da un minimo di 3 a un massimo di 27 componenti, nominati dal consiglio direttivo della associazione. Il Comitato elegge al proprio interno un presidente, il quale nomina un vice presidente e un segretario, tra i componenti del comitato stesso.

Il Comitato si configura come struttura tecnico scientifica dedicata soprattutto alla formazione permanente degli associati.

Art. 13 – Patrimonio e mezzi finanziari

I mezzi finanziari per il funzionamento della associazione provengono:

  • Dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal consiglio direttivo e ratificata dalla assemblea;
  • Dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e / o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’associazione;
  • Da iniziative promozionali, anche digitali;
  • Da iniziative o attività non in contrasto con gli scopi;

Art. 14 – Bilancio

I bilanci sono predisposti dal consiglio direttivo e approvati dall’assemblea. Il bilancio consultivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo statuto.

L’assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro la data del trenta aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio consultivo è depositato presso la sede della associazione .

Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della associazione almeno 20 giorni prima della assemblea e può essere consultato da ogni associato. Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitale, non verranno ridistribuiti durante la vita della associazione.

Art. 15 – Aggregazione dei soci per unità territoriali e sezioni regionali

I soci, nell’ambito degli scopi e delle finalità della associazione, hanno facoltà di organizzarsi e costituirsi in unità territoriali a partire da un minimo di cinque tre aderenti, salvo diversa indicazione del consiglio direttivo.

Le unità territoriali con riferimento ad aggregazioni nel territorio di una o più regioni italiane, prendono il nome di delegazioni regionali o delegazioni territoriali.

All’atto della loro costituzione, che non prevede particolari formalità tranne la redazione dei un verbale di assemblea regionale o territoriale, deve essere letto dal presidente e indicato il territorio di riferimento, che può essere comunque inferiore a quello di una singola regione. Copia del verbale recante tutte le firme in originale deve essere inviato al presidente nazionale che, previo parere del consiglio direttivo, dichiara formalmente costituita la delegazione.

Ogni delegazione regionale o territoriale organizza la propria sezione secondo gli standard previsti dal consiglio nazionale, e ne segue le direttive.

La delegazione cessa il suo funzionamento se il numero scende al di sotto di tre iscritti. La delegazione decade qualora non realizzi almeno una attività autonoma a carattere culturale e / o scientifico, convegnistica e/ o formativa, nell’arco di ogni anno solare. Iniziative a carattere culturale, scientifico, o politico ad interesse nazionale od internazionale devono essere comunicate al presidente nazionale.

I soci della associazione presenti nelle delegazioni territoriali devono essere in regola con il versamento delle quote associative nazionali. È previsto un rapporto annuale nel quale il presidente della delegazione relaziona sulle attività svolte. Non è prevista autonomia finanziaria. Le delegazioni regionali devono comunicare preventivamente al consiglio direttivo nazionale ogni loro iniziativa.

L’associazione copre tutte le regioni attraverso le suddette delegazioni regionali e territoriali e con l’individuazione e nomina, a cura del Consiglio direttivo, dei delegati interregionali con delega fino a tre regioni secondo quando richiesto dalla legge 4/2013.

Art. 16 – Modifiche statuarie

Il presente statuto è modificabile con la presenza di due terzi dei soci della associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il regolamento interno e con la legge italiana.

Art. 17 – Scioglimento dell’associazione

Per deliberare lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L’assemblea che delibera lo scioglimento della associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di finalità similari

Art. 18 – Norme transitorie e disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in meteria nonchè in eventuali regolamenti interni.